Questo è il testo che abbiamo elaborato su richiesta dell'Onorevole Barbara Saltamartini Presidente della X commissione dopo la nostra audizione il 10 ottobre scorso.
PROPOSTA LEGGE "Domenica No Grazie Italia"
1) Abrogazione legge Monti.
2) Abrogazione del termine “facoltà”.
2) Richiesta di 12 domeniche annue e nessun festivo.
- (1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, Natale, Santo Stefano)
3) Delega alle Regioni per la scelta delle domeniche collocate in periodi strategici.
4) Le Regioni sono obbligate a regolare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nell’arco delle 12 ore lavorative diurne.
Per gli OUTLET: essendo fuori dal centro storico e turbativa di mercato, devono osservare un orario dal LUNEDì AL SABATO dalle 10.00 alle 18.00.
5) Esclusione dalla normativa per gli esercizi che somministrano bevande e alimenti tranne per quelli che operano all’interno della grande distribuzione.
6) Anche il settore ARREDO/FAI DA TE osserva l’applicazione della legge.
7) Le grandi catene straniere operanti in Italia sono obbligate a rispettare la legge.
Imporre un piano regolatore per la salvaguardia dell’ambiente limitando la cementificazione selvaggia della grande distribuzione. Occorre ripristinare limiti territoriali ove sia possibile aprire attività spesso concorrenti fra loro. Attualmente col Decreto Monti questi limiti sono stati eliminati e ognuno può aprire qualsiasi cosa anche a scapito di esercenti già sul territorio.
9) Monitoraggio a carico del MISE, Ente preposto per l’erogazione di pesanti sanzioni.
- in caso di apertura extra, la grande distribuzione è obbligata a pagare una sanzione pari all’1 % del fatturato annuo.
CITTA’ D’ARTE, TURISTICHE E MONTANE.
1)Le Regioni dettano i parametri per definire una città d’arte, turistica e/o montana.
-I parametri sono:
-affluenza turistica;
-il numero di abitanti;
-numero di attrattive d’arte entro le mura del centro storiche;
2) Nelle città definite d’arte, turistiche e/o montane, i negozi all’interno delle mura storiche,stabiliti i veri parametri per renderle tali, possono scegliere se aprire domeniche in più oltre a quelle definite dalla legge, stabilendo obbligatoriamente un giorno di chiusura infrasettimanale.
Per salvaguardia e riconoscimento del piccolo e medio commercio, delle aree rurali, urbane e montane facciamo riferimento all’art 4 del Dlgs Bersani n.114/98 :
1) Abrogazione legge Monti.
2) Abrogazione del termine “facoltà”.
2) Richiesta di 12 domeniche annue e nessun festivo.
- (1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, Natale, Santo Stefano)
3) Delega alle Regioni per la scelta delle domeniche collocate in periodi strategici.
4) Le Regioni sono obbligate a regolare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nell’arco delle 12 ore lavorative diurne.
Per gli OUTLET: essendo fuori dal centro storico e turbativa di mercato, devono osservare un orario dal LUNEDì AL SABATO dalle 10.00 alle 18.00.
5) Esclusione dalla normativa per gli esercizi che somministrano bevande e alimenti tranne per quelli che operano all’interno della grande distribuzione.
6) Anche il settore ARREDO/FAI DA TE osserva l’applicazione della legge.
7) Le grandi catene straniere operanti in Italia sono obbligate a rispettare la legge.
Imporre un piano regolatore per la salvaguardia dell’ambiente limitando la cementificazione selvaggia della grande distribuzione. Occorre ripristinare limiti territoriali ove sia possibile aprire attività spesso concorrenti fra loro. Attualmente col Decreto Monti questi limiti sono stati eliminati e ognuno può aprire qualsiasi cosa anche a scapito di esercenti già sul territorio.
9) Monitoraggio a carico del MISE, Ente preposto per l’erogazione di pesanti sanzioni.
- in caso di apertura extra, la grande distribuzione è obbligata a pagare una sanzione pari all’1 % del fatturato annuo.
CITTA’ D’ARTE, TURISTICHE E MONTANE.
1)Le Regioni dettano i parametri per definire una città d’arte, turistica e/o montana.
-I parametri sono:
-affluenza turistica;
-il numero di abitanti;
-numero di attrattive d’arte entro le mura del centro storiche;
2) Nelle città definite d’arte, turistiche e/o montane, i negozi all’interno delle mura storiche,stabiliti i veri parametri per renderle tali, possono scegliere se aprire domeniche in più oltre a quelle definite dalla legge, stabilendo obbligatoriamente un giorno di chiusura infrasettimanale.
Per salvaguardia e riconoscimento del piccolo e medio commercio, delle aree rurali, urbane e montane facciamo riferimento all’art 4 del Dlgs Bersani n.114/98 :
Sono esenti dall’obbligo di chiusura, art 4 b), gli esercizi commerciali di vicinato, al dettaglio dove il titolare acquista direttamente e rivende nella sede fissa gestendo personalmente i dipendenti.
Sono esenti gli esercizi di vicinato aventi la superficie di vendita non superiore a 150 mq. , come da riferimento art 4 d) , nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Per superfici medie di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui all’art 4 , punto d) e) fino a 1500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2500 mq. nei comuni con popolazione residenti superiore a 10.000 abitanti.
3) La grande distribuzione è obbligata a rispettare la legge e l’obbligo è esteso anche ai negozi all’interno delle gallerie commerciali della grande distribuzione.
In merito;facciamo riferimento all’art.4 del dlgs Bersani,punto 1 g):
-per centro commerciale si intende una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
In merito;facciamo riferimento all’art.4 del dlgs Bersani,punto 1 g):
-per centro commerciale si intende una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
Nessun commento:
Posta un commento